Trattato
Art. 10
Intermediazione
In vigore dal 16 ott 2013
Intermediazione
Ciascuno Stato Parte prenderà, in conformità con le proprie leggi nazionali, le misure necessarie per regolare le attività di intermediazione delle armi convenzionali previste dall' nell'ambito dalla propria giurisdizione. Tali misure potrebbero consistere nell'imporre agli interlocutori di registrarsi od ottenere autorizzazione scritta prima di esercitare le attività di intermediazione.
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