Trattato

Art. 6

Proibizioni

In vigore dal 16 ott 2013
Proibizioni 1. Nessuno Stato Parte autorizzerà il trasferimento di armi convenzionali di cui all' nè dei beni previsti dagli , se tale trasferimento è suscettibile di violare obblighi derivanti da misure adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla base del Capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, in particolare relativamente all'embargo di armi. 2. Nessuno Stato Parte autorizzerà il trasferimento di armi convenzionali di cui all' nè dei beni previsti dagli , se tale trasferimento è suscettibile di violare pertinenti obblighi internazionali ai sensi degli accordi internazionali di cui è Parte, in particolare per quanto riguarda il trasferimento o il traffico illecito di armi convenzionali. 3. Nessuno Stato Parte autorizzerà il trasferimento di armi convenzionali di cui all' nè dei beni previsti dagli qualora sia a conoscenza, al momento dell'autorizzazione, che le armi o i beni possano essere utilizzati per la commissione di atti di genocidio, crimini contro l'umanità, gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949, attacchi diretti a obiettivi o a soggetti civili protetti in quanto tali, o altri crimini di guerra definiti dagli accordi internazionali di cui lo Stato è parte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2013-10-04;118#art-t-6

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