Trattato
Art. 4
Parti e componenti
In vigore dal 16 ott 2013
Parti e componenti
Ogni Stato Parte istituirà e terrà aggiornato un regime nazionale di controllo per regolare l'esportazione delle parti e dei componenti, qualora l'esportazione renda possibile l'assemblaggio delle armi convenzionali previste dall' e applicherà le disposizioni previste dagli prima di autorizzare l'esportazione di tali parti e componenti.
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