Trattato

Art. 4

Parti e componenti

In vigore dal 16 ott 2013
Parti e componenti Ogni Stato Parte istituirà e terrà aggiornato un regime nazionale di controllo per regolare l'esportazione delle parti e dei componenti, qualora l'esportazione renda possibile l'assemblaggio delle armi convenzionali previste dall' e applicherà le disposizioni previste dagli prima di autorizzare l'esportazione di tali parti e componenti.
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urn:nir:stato:legge:2013-10-04;118#art-t-4

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Parti e componenti (Art. 4 Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo