Trattato
Art. 8
Importazione
In vigore dal 16 ott 2013
Importazione
1) Ciascuno Stato Parte importatore dovrà prendere delle misure per assicurare che le informazioni utili e pertinenti siano fornite, su richiesta e ai sensi della propria legislazione nazionale, allo Stato Parte esportatore, per assistere lo Stato Parte esportatore a condurre una valutazione nazionale dell'esportazione ai sensi dell'. Tali misure possono includere documentazione sull'utilizzo finale o sull'utilizzatore finale.
2) Ciascuno Stato Parte importatore dovrà prendere delle misure che gli permettano di regolare, ove necessario, l'importazione sotto la propria giurisdizione di armi convenzionali previste dall'. Tali misure possono includere dei regimi di controllo.
3) Ciascuno Stato Parte importatore può richiedere dallo Stato Parte esportatore informazioni su ogni autorizzazione di esportazione corrente o in corso in cui lo Stato Parte importatore risulta il Paese destinatario finale.
Storico versioni
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