Trattato
Art. 11
Diversione
In vigore dal 16 ott 2013
Diversione
1. Ciascuno Stato Parte interessato dal trasferimento di armi convenzionali previste dall' prenderà le misure necessarie per prevenire la loro diversione.
2. Nel caso di trasferimento di armi convenzionali previste dall', lo Stato Parte esportatore si impegna a prevenire una diversione attraverso il proprio regime nazionale di controllo, istituito ai sensi dell', valutando il rischio di diversione delle armi esportate e considerando l'adozione di misure di mitigazione del rischio, come, ad esempio, misure di costruzione di fiducia reciproca o programmi elaborati congiuntamente e concordati tra gli Stati esportatori e importatori. Altre misure di prevenzione necessarie potranno includere l'esame delle parti interessate dall'esportazione, la richiesta di ulteriori documenti, certificati, o garanzie supplementari, la non autorizzazione dell'esportazione o altre misure appropriate.
3. Gli Stati Parte importatori, di transito, di trasbordo e esportatori coopereranno e si scambieranno informazioni, in conformità con le rispettive leggi nazionali, ove opportuno e possibile, al fine di ridurre il rischio di una diversione delle armi convenzionali previste dall'.
4. Lo Stato Parte che scopre una diversione di un trasferimento di armi convenzionali previste dall' prenderà le misure opportune, ai sensi delle proprie leggi nazionali e del diritto internazionale, per porre fine a tale diversione. Tali misure potrebbero consistere in una notificazione degli Stati Parti potenzialmente coinvolti, l'ispezione dei carichi di tali armi convenzionali comprese nell', adottare misure di follow-up attraverso indagini e l'applicazione della legge.
5. Per migliorare la comprensione e prevenzione di armi convenzionali previste dall', gli Stati Parti sono incoraggiati a scambiarsi informazioni pertinenti su misure atte a contrastare il fenomeno. Tali informazioni potrebbero riguardare attività illecite tra cui la corruzione, i circuiti di traffico internazionale, il brokeraggio illecito, fonti di approvvigionamento illecito, metodi di dissimulazione dei punti comuni di spedizione, o le destinazioni utilizzate dai gruppi organizzati coinvolti nelle deviazioni.
6. Gli Stati Parte sono incoraggiati a comunicare agli altri Stati Parte, per il tramite del Segretariato, le misure intraprese per contrastare il trasferimento illecito delle armi convenzionali comprese nell'.
Storico versioni
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