Trattato
Art. 16
Assistenza Internazionale
In vigore dal 16 ott 2013
Assistenza Internazionale
1. Al fine di applicare il presente Trattato, ciascuno Stato Parte potrà richiedere assistenza, in particolare giuridica o legislativa, a sostegno del capacity-building istituzionale, nonché assistenza tecnica, materiale o finanziaria. Tale assistenza può includere il sostegno alla gestione degli stock, programmi di disarmo, smobilitazione e reintegrazione, l'elaborazione di leggi modello e l'adozione di pratiche di attuazione efficaci. Ciascuno Stato Parte in grado di fornire tale assistenza, procederà a farlo previa richiesta.
2. Ciascuno Stato Parte può richiedere, offrire o ricevere assistenza tramite l'intermediazione delle Nazioni Unite, le Organizzazioni Internazionali, regionali, subregionali, o nazionali, le Organizzazioni non-governative, o a livello bilaterale.
3. Un fondo fiduciario volontario sarà istituito da parte degli Stati Parte per assistere gli Stati Parte che richiedono assistenza internazionale per l'attuazione del presente Trattato. Ciascuno Stato Parte è incoraggiato a contribuire a tale fondo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2013-10-04;118#art-t-16