Trattato

Art. 19

Risoluzione delle Controversie

In vigore dal 16 ott 2013
Risoluzione delle Controversie 1. Gli Stati Parte si consulteranno e coopereranno, di comune accordo, per giungere a una risoluzione di qualunque controversia che possa sorgere tra di loro rispetto all'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato, anche attraverso il negoziato, mediazione, conciliazione, risoluzione giudiziaria, o altro mezzo pacifico. 2. Gli Stati Parte possono scegliere, di comune accordo, di ricorrere all'arbitraggio per risolvere ogni controversia sorta tra di loro su questioni riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato.
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urn:nir:stato:legge:2013-10-04;118#art-t-19

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Risoluzione delle Controversie (Art. 19 Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo