Trattato

Art. 23

Applicazione a titolo provvisorio

In vigore dal 16 ott 2013
Applicazione a titolo provvisorio Al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato può dichiarare che applicherà a titolo provvisorio gli in attesa dell'entrata in vigore del presente Trattato nei confronti dello Stato in parola.
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urn:nir:stato:legge:2013-10-04;118#art-t-23

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Applicazione a titolo provvisorio (Art. 23 Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo