Trattato

Art. 27

Depositario

In vigore dal 16 ott 2013
Depositario Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il Depositario del presente Trattato.
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urn:nir:stato:legge:2013-10-04;118#art-t-27

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Depositario (Art. 27 Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo