Art. 3
Copertura finanziaria
In vigore dal 16 ott 2013
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Prourn:nir:stato:legge:2013-10-04;118#art-rd-3