Trattato
Art. 26
Relazione con altri strumenti internazionali
In vigore dal 16 ott 2013
Relazione con altri strumenti internazionali
1. L'applicazione del presente Trattato non pregiudica gli obblighi sottoscritti dagli Stati Parte in virtù di accordi internazionali, esistenti o futuri, di cui sono parte, purchè tali obblighi siano coerenti con il presente Trattato.
2. Il presente Trattato non può essere citato ai fini di annullare la validità degli accordi di cooperazione in materia di difesa conclusi tra Stati Parte del presente al Trattato.
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Prourn:nir:stato:legge:2013-10-04;118#art-t-26