Trattato
Art. 25
Riserve
In vigore dal 16 ott 2013
Riserve
1. Ciascuno Stato Parte, al momento della firma, ratifica, accettazione e approvazione o adesione, può formulare delle riserve che non siano incompatibili con gli obiettivi e gli scopi del presente Trattato.
2. Lo Stato Parte può ritirare sua riserva in qualunque momento tramite notifica al Depositario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2013-10-04;118#art-t-25