Trattato

Art. 25

Riserve

In vigore dal 16 ott 2013
Riserve 1. Ciascuno Stato Parte, al momento della firma, ratifica, accettazione e approvazione o adesione, può formulare delle riserve che non siano incompatibili con gli obiettivi e gli scopi del presente Trattato. 2. Lo Stato Parte può ritirare sua riserva in qualunque momento tramite notifica al Depositario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2013-10-04;118#art-t-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo