Art. 4
Entrata in vigore
In vigore dal 16 ott 2013
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 ottobre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Bonino, Ministro degli affari esteri
Mauro, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2013-10-04;118#art-rd-4