Trattato
Art. 2
Campo di Applicazione
In vigore dal 16 ott 2013
Campo di Applicazione
1. Il presente Trattato si applicherà a tutte le armi convenzionali incluse nelle seguenti categorie:
(a) Carri armati;
(b) Autoveicoli corazzati da combattimento;
(c) Sistemi di artiglieria di grosso calibro;
(d) Aerei da combattimento;
(e) Elicotteri d'assalto;
(f) Navi da guerra;
(g) Missili e lanciatori di missili; e
(h) Armi leggere e di piccolo calibro.
2. Ai fini del presente Trattato, le attività di commercio estero includono l'esportazione, l'importazione, il transito, il trasbordo e l'intermediazione di armi, d'ora innanzi denominate "trasferimento".
3. Il presente Trattato non si applica al trasporto internazionale da parte o per conto di uno Stato Parte di armi convenzionali destinate al proprio uso, a condizione che le armi convenzionali restino di proprietà dello stesso Stato Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2013-10-04;118#art-t-2