Art. 9 · Transito o Trasbordo
Trattato

Art. 9

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Transito o Trasbordo

In vigore dal 16 ott 2013
Transito o Trasbordo Ciascuno Stato Parte dovrà prendere le misure necessarie per regolare, ove necessario e possibile, il transito o trasbordo sotto la propria giurisdizione e sul proprio territorio delle armi convenzionali previste dall' conformemente al diritto internazionale applicabile.
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