Accordo›Titolo 1
Art. 6
In vigore dal 19 feb 2013
Il trasferimento della persona condannata è rifiutato da uno dei due Stati Parte:
1) se la richiesta di trasferimento è relativa ad una pena inflitta per dei fatti che sono stati giudicati definitivamente nello Stato di esecuzione e per i quali la pena, se ne è stata inflitta una in questo Stato, è stata eseguita o è prescritta;
2) se la condanna è stata pronunciata per un reato puramente militare.
Storico versioni
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