AccordoTitolo 1

Art. 9

In vigore dal 19 feb 2013
1) La pena inflitta dallo Stato di condanna è eseguita nello Stato di esecuzione per la parte che rimane da scontare nello Stato di condanna, e non deve superare il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso tipo di reato. 2) Quando la pena inflitta dallo Stato di condanna non è prevista nello Stato di esecuzione quest'ultimo Stato sostituisce a questa pena un'altra pena. Tale pena corrisponde per quanto possibile, per natura e durata, a quella inflitta con la decisione da eseguire. 3) La pena sostituita non può aggravare, per natura o durata, la pena privativa della libertà inflitta dallo Stato di condanna.
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urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14#art-a-9

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Art. 9 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. — Testo vigente | Portale Normativo