Accordo›Titolo 1
Art. 9
In vigore dal 19 feb 2013
1) La pena inflitta dallo Stato di condanna è eseguita nello Stato di esecuzione per la parte che rimane da scontare nello Stato di condanna, e non deve superare il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso tipo di reato.
2) Quando la pena inflitta dallo Stato di condanna non è prevista nello Stato di esecuzione quest'ultimo Stato sostituisce a questa pena un'altra pena. Tale pena corrisponde per quanto possibile, per natura e durata, a quella inflitta con la decisione da eseguire.
3) La pena sostituita non può aggravare, per natura o durata, la pena privativa della libertà inflitta dallo Stato di condanna.
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