Accordo›Titolo 1
Art. 4
In vigore dal 19 feb 2013
1) Il presente Accordo si applica alle seguenti condizioni:
a) il fatto che motiva la domanda deve essere punito come reato dalla legislazione di ciascuno dei due Stati;
b) la decisione giudiziaria di cui all' deve essere irrevocabile ed esecutiva conformemente alle rispettive legislazioni dei due Stati;
c) la persona condannata detenuta deve avere la nazionalità dello Stato in cui sarà trasferito;
d) la persona condannata detenuta deve essere consenziente conformemente alle condizioni previste dall';
e) la persona condannata detenuta deve avere ancora, al momento della domanda di trasferimento, almeno un anno di pena privativa della libertà da scontare. In casi eccezionali i due Stati possono concordare un trasferimento quando la durata della pena ancora da scontare è inferiore a quella di cui sopra;
f) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento. Ogni Stato, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, valuta se il trasferimento è tale da portare pregiudizio alla sua sovranità, alla sua sicurezza, al suo ordine pubblico, ai principi fondamentali del suo ordinamento giuridico o ad altri suoi interessi essenziali.
2) Lo Stato di condanna può chiedere che il trasferimento della persona condannata sia sottoposto ad altre condizioni.
In questo caso, se accetta le condizioni, lo Stato di esecuzione, previo consenso della persona condannata, si impegna a rispettarle. I Ministri della giustizia degli Stati contraenti sono competenti ad accettare le suddette condizioni.
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