AccordoTitolo 1

Art. 5

In vigore dal 19 feb 2013
1) Lo Stato di condanna informa l'altro Stato di ogni condanna pronunciata contro un cittadino di questo Stato che potrebbe dare luogo ad un trasferimento, in applicazione del presente Accordo. 2) Le autorità competenti dello Stato di condanna informano ogni cittadino dell'altro Stato che è oggetto di una condanna irrevocabile, della possibilità che gli è offerta di ottenere, alle condizioni della presente Accordo, il suo trasferimento per scontare la sua pena nel Paese del quale ha la nazionalità. 3) La persona condannata deve essere informata per iscritto di ogni decisione presa da uno dei due Stati in merito ad una richiesta di trasferimento nonché delle conseguenze giuridiche che ne derivano.
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urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14#art-a-5

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