Accordo›Titolo 1
Art. 2
In vigore dal 19 feb 2013
1) La Repubblica Araba di Egitto e la Repubblica Italiana si impegnano a cooperare, conformemente alle condizioni previste dal presente Accordo, in materia di trasferimento delle persone condannate.
2) Una persona condannata nel territorio di uno Stato, può, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per ivi scontare la condanna inflittale con la sentenza.
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