AccordoTitolo 1

Art. 1

In vigore dal 19 feb 2013
Allegato ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto, desiderosi di permettere ai condannati di scontare la loro pena privativa della libertà nel Paese di cui sono cittadini, al fine di facilitare il loro reinserimento sociale, Hanno concordato le seguenti disposizioni: . Ai fini del presente Accordo, l'espressione: 1) «Condanna», significa esclusivamente qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale, inflitta dal giudice a seguito della commissione di un illecito penale; 2) «sentenza», significa una decisione del giudice con la quale venga inflitta una condanna; 3) «Stato di condanna», significa lo Stato in cui è stata inflitta la condanna alla persona che può essere o è già stata trasferita; 4) «Stato di esecuzione», significa lo Stato in cui la persona può essere, o è già stata trasferita; 5) «Persona condannata», significa ogni persona nei cui confronti è stata pronunciata una decisione di condanna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14#art-a-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo