AccordoTitolo 1

Art. 3

In vigore dal 19 feb 2013
1) La domanda di trasferimento può essere presentata: a) dallo Stato di condanna; b) dallo Stato di esecuzione. 2) La persona condannata può esprimere presso lo Stato di condanna o presso lo Stato di esecuzione desiderio di essere trasferita in virtù del presente Accordo. 3) Lo Stato di condanna fornisce allo Stato di esecuzione le informazioni richieste ai fini dell'applicazione del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14#art-a-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. — Testo vigente | Portale Normativo