AccordoTitolo 1

Art. 8

In vigore dal 19 feb 2013
1) La persona condannata deve prestare proprio consenso al trasferimento volontariamente e con piena conoscenza delle conseguenze giuridiche derivanti. Quando, a causa dell'età o dello stato fisico o mentale della persona condannata, uno dei due Stati lo ritiene necessario, il consenso viene prestato dal suo rappresentante. La procedura da seguire in materia è disciplinata dal diritto dello Stato di condanna. 2) Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione, su sua richiesta, la possibilità di verificare, tramite l'intermediario di un funzionario consolare, che il consenso al trasferimento sia stato prestato alle condizioni previste dal paragrafo precedente.
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urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14#art-a-8

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Art. 8 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. — Testo vigente | Portale Normativo