Accordo›Titolo 1
Art. 7
In vigore dal 19 feb 2013
Il trasferimento della persona condannata può essere rifiutato da uno dei due Stati parte:
1) se le autorità competenti dello Stato di esecuzione hanno deciso di non avviare un procedimento o di porre fine ai procedimenti che hanno avviato per gli stessi fatti;
2) se i fatti che hanno motivato la condanna sono oggetto di un procedimento nello Stato di esecuzione;
3) se la persona condannata non ha corrisposto le somme, le multe, le spese giudiziarie, il risarcimento dei danni e le pene pecuniarie di ogni genere a suo carico;
4) se la persona condannata possiede anche la nazionalità dello Stato di condanna. Lo status di cittadino si valuta alla data dei fatti che hanno dato luogo alla condanna;
5) se il massimo della pena privativa della libertà prevista dalla legge dello Stato di esecuzione è fortemente inferiore alla pena privativa della libertà inflitta nello Stato di condanna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2013-02-07;14#art-a-7