AccordoTitolo 1

Art. 7

In vigore dal 19 feb 2013
Il trasferimento della persona condannata può essere rifiutato da uno dei due Stati parte: 1) se le autorità competenti dello Stato di esecuzione hanno deciso di non avviare un procedimento o di porre fine ai procedimenti che hanno avviato per gli stessi fatti; 2) se i fatti che hanno motivato la condanna sono oggetto di un procedimento nello Stato di esecuzione; 3) se la persona condannata non ha corrisposto le somme, le multe, le spese giudiziarie, il risarcimento dei danni e le pene pecuniarie di ogni genere a suo carico; 4) se la persona condannata possiede anche la nazionalità dello Stato di condanna. Lo status di cittadino si valuta alla data dei fatti che hanno dato luogo alla condanna; 5) se il massimo della pena privativa della libertà prevista dalla legge dello Stato di esecuzione è fortemente inferiore alla pena privativa della libertà inflitta nello Stato di condanna.
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Art. 7 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. — Testo vigente | Portale Normativo