AccordoTitolo 1

Art. 11

In vigore dal 19 feb 2013
Le modalità di esecuzione della pena sono disciplinate dalla legge dello Stato di esecuzione, che è l'unico competente a prendere tutte le decisioni relative.
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Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. — Testo vigente | Portale Normativo