AccordoTitolo 2

Art. 15

In vigore dal 19 feb 2013
1) La presa in carico della persona condannata dallo Stato di esecuzione ha per effetto la prosecuzione dell'esecuzione della pena esclusivamente in tale Stato. 2) Lo Stato di condanna non può più eseguire la pena se questa è stata interamente scontata nello Stato di esecuzione.
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urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14#art-a-15

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Art. 15 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. — Testo vigente | Portale Normativo