AccordoTitolo 2

Art. 20

In vigore dal 19 feb 2013
1) Le spese di trasferimento sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione tuttavia delle spese sostenute esclusivamente su territorio dell'altro Stato. 2) Lo Stato che si fa carico delle spese di trasferimento fornisce la scorta. 3) Lo Stato di esecuzione non può in alcun caso esigere dallo Stato di condanna il rimborso delle spese di cui si è fatto carico per l'esecuzione della pena e la sorveglianza del condannato.
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urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14#art-a-20

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Art. 20 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. — Testo vigente | Portale Normativo