AccordoTitolo 2

Art. 21

In vigore dal 19 feb 2013
Le domande di trasferimento e gli atti ed i documenti a sostegno delle stesse, nonché qualsiasi altra informazione scambiata ai sensi del presente Accordo, verranno redatte nella lingua dello Stato richiedente e saranno munite di una traduzione giurata nella lingua dello Stato richiesto o in inglese o in francese.
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urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14#art-a-21

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Art. 21 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. — Testo vigente | Portale Normativo