Accordo›Titolo 3
Art. 23
In vigore dal 19 feb 2013
1) Ognuno degli Stati notificherà per via diplomatica all'altro l'esecuzione delle procedure richieste dalla propria Costituzione per l'entrata in vigore del presente Accordo.
Le notifiche che danno atto dell'esecuzione di tali procedure verranno scambiate al più presto possibile.
2) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica. Ognuno dei due Stati potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo trasmettendo all'altro, per via diplomatica, un avviso scritto di denuncia; in questo caso, la denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricevimento di tale avviso.
Fatto a Il Cairo, il 15 febbraio 2001
In triplice copia, nelle lingue italiana, araba e francese, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo francese.
In fede di che i rappresentanti dei due Stati debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.
p. Il Governo
della Repubblica italiana
p. Il Governo
della Repubblica araba d'Egitto
Storico versioni
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