AccordoTitolo 3

Art. 23

In vigore dal 19 feb 2013
1) Ognuno degli Stati notificherà per via diplomatica all'altro l'esecuzione delle procedure richieste dalla propria Costituzione per l'entrata in vigore del presente Accordo. Le notifiche che danno atto dell'esecuzione di tali procedure verranno scambiate al più presto possibile. 2) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica. Ognuno dei due Stati potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo trasmettendo all'altro, per via diplomatica, un avviso scritto di denuncia; in questo caso, la denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricevimento di tale avviso. Fatto a Il Cairo, il 15 febbraio 2001 In triplice copia, nelle lingue italiana, araba e francese, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo francese. In fede di che i rappresentanti dei due Stati debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. p. Il Governo della Repubblica italiana p. Il Governo della Repubblica araba d'Egitto
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Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. — Testo vigente | Portale Normativo