AccordoTitolo 2

Art. 19

In vigore dal 19 feb 2013
Gli atti e i documenti trasmessi in applicazione del presente Accordo sono esenti da qualsiasi formalità di legalizzazione; sono muniti della firma e del sigillo dell'autorità competente.
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urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14#art-a-19

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