AccordoTitolo 2

Art. 16

In vigore dal 19 feb 2013
Ogni domanda di trasferimento è formulata per iscritto. Contiene l'indicazione dell'identità del condannato, del suo luogo di detenzione nello Stato di condanna e del suo luogo di residenza nello Stato di esecuzione. Vi è allegata una dichiarazione da cui risulta il consenso al trasferimento del condannato o del suo rappresentante.
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urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14#art-a-16

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Art. 16 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. — Testo vigente | Portale Normativo