Accordo›Titolo 2
Art. 16
In vigore dal 19 feb 2013
Ogni domanda di trasferimento è formulata per iscritto. Contiene l'indicazione dell'identità del condannato, del suo luogo di detenzione nello Stato di condanna e del suo luogo di residenza nello Stato di esecuzione. Vi è allegata una dichiarazione da cui risulta il consenso al trasferimento del condannato o del suo rappresentante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2013-02-07;14#art-a-16