Accordo›Titolo 2
Art. 17
In vigore dal 19 feb 2013
1) Lo Stato di condanna trasmette allo Stato di esecuzione l'originale o copia autentica della decisione di condanna. Certifica il carattere esecutivo della decisione e precisa, per quanto possibile, le circostanze del reato, il tempo ed il luogo dove è stato commesso nonché la sua qualificazione giuridica. Trasmette ogni informazione necessaria sulla durata della detenzione provvisoria già subita e sulle riduzioni di pena già concesse, nonché sulla personalità del condannato e sulla sua condotta nello Stato di condanna prima e dopo la pronunzia della decisione di condanna.
2) Se uno dei due Stati ritiene che le informazioni fornite dall'altro Stato siano insufficienti per permettergli di applicare il presente Accordo, richiede le informazioni complementari necessarie.
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