Accordo›Titolo 1
Art. 14
In vigore dal 19 feb 2013
Nessun condannato trasferito in applicazione del presente Accordo può essere nuovamente oggetto di procedimento, arrestato o detenuto nello Stato di esecuzione per il reato che ha comportato la pena inflitta dallo Stato di condanna, che ha dato luogo al trasferimento.
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