AccordoTitolo 1

Art. 14

In vigore dal 19 feb 2013
Nessun condannato trasferito in applicazione del presente Accordo può essere nuovamente oggetto di procedimento, arrestato o detenuto nello Stato di esecuzione per il reato che ha comportato la pena inflitta dallo Stato di condanna, che ha dato luogo al trasferimento.
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urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14#art-a-14

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