Art. 21
AccordoTitolo 2

Art. 21

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In vigore dal 19 feb 2013
Le domande di trasferimento e gli atti ed i documenti a sostegno delle stesse, nonché qualsiasi altra informazione scambiata ai sensi del presente Accordo, verranno redatte nella lingua dello Stato richiedente e saranno munite di una traduzione giurata nella lingua dello Stato richiesto o in inglese o in francese.
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