ConvenzioneParte IV

Art. 21

Prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento

In vigore dal 29 set 2012
Prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento 1. Ai fini del presente articolo per "inquinamento di un corso d'acqua internazionale" si intende qualsiasi alterazione che vada a detrimento della composizione o qualità delle acque di un corso d'acqua internazionale e che derivi direttamente o indirettamente da attività dell'uomo. 2. Gli Stati del corso d'acqua dovranno, singolarmente o se del caso congiuntamente, prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento di un corso d'acqua internazionale che possa provocare un danno significativo ad altri Stati del corso d'acqua o al loro ambiente, ivi compreso un danno alla salute o alla sicurezza degli esseri umani, all'uso delle acque per qualsiasi tipo di scopo benefico o alle risorse biologiche del corso d'acqua. Gli Stati del corso d'acqua dovranno adottare misure per la armonizzazione delle rispettive politiche al riguardo. 3. Su richiesta di uno di essi, gli Stati del corso d'acqua dovranno consultarsi al fine di determinare misure e metodi reciprocamente accettabili per prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento di un corso d'acqua quali: (a) fissare criteri ed obiettivi congiunti in merito alla qualità dell'acqua; (b) mettere a punto tecniche e prassi per combattere l'inquinamento proveniente da fonti localizzate e non; (c) stilare elenchi di sostanze la cui immissione nelle acque di un corso d'acqua internazionale deve essere interdetta, limitata, studiata attentamente o controllata.
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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-21

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Prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento (Art. 21 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo