Convenzione›Parte IV
Art. 26
installazioni
In vigore dal 29 set 2012
Installazioni
1. All'interno dei loro rispettivi territori gli Stati del corso d'acqua dovranno fare il possibile per mantenere e proteggere le installazioni, le strutture e le altre opere pertinenti ad un corso d'acqua internazionale.
2. Gli Stati del corso d'acqua, su richiesta di uno qualsiasi di essi che abbia motivi ragionevoli per ritenere di poter subire significativi effetti negativi, dovranno avviare consultazioni in relazione a:
(a) L'uso e la manutenzione in sicurezza di installazioni, strutture ed altre opere relative a un corso d'acqua internazionale e
(b) la tutela delle installazioni, strutture ed altre opere da atti dolosi o di negligenza o dalle forze della natura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-26