ConvenzioneParte IV

Art. 23

Tutela e conservazione dell'ambiente marittimo

In vigore dal 29 set 2012
Tutela e conservazione dell'ambiente marittimo Gli Stati del corso d'acqua, individualmente o - laddove opportuno - in cooperazione con altri Stati adotteranno tutte le misure relative a un corso d'acqua internazionale che siano necessarie a proteggere e conservare l'ambiente marittimo, ivi inclusi gli estuari, tenendo conto di regole e standard internazionali generalmente accettati.
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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-23

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