ConvenzioneParte IV

Art. 24

Gestione

In vigore dal 29 set 2012
Gestione 1. Gli Stati del corso d'acqua dovranno, su richiesta di uno qualsiasi tra di essi, dare inizio a consultazioni relative alla gestione di un corso d'acqua internazionale, che comprenda l'istituzione di un meccanismo congiunto di gestione. 2. Ai fini del presente articolo il termine "gestione" si riferisce in particolare a: (a) la programmazione dello sviluppo sostenibile di un corso d'acqua internazionale e la assicurazione della attuazione dei programmi adottati, e (b) ogni altra forma di promozione per la razionale ed ottimale utilizzazione, tutela e controllo del corso d'acqua.
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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-24

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Gestione (Art. 24 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo