ConvenzioneParte IV

Art. 25

Regolamentazione

In vigore dal 29 set 2012
Regolamentazione 1. Gli Stati del corso d'acqua, se del caso, dovranno cooperare per rispondere alle esigenze o alle possibilità per la regolamentazione del flusso delle acque di un corso d'acqua internazionale. 2. A meno che non sia stato concordato diversamente, gli Stati del corso d'acqua parteciperanno su base egualitaria alla costruzione e manutenzione o sostenimento del costo dei lavori di regolamentazione che abbiano deciso di intraprendere. 3. Ai fini del presente articolo il termine "regolamentazione" significa l'uso di opere idrauliche o di ogni altra misura utilizzata in maniera costante per alterare, variare o controllare diversamente il flusso delle acque di un corso d'acqua internazionale.
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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-25

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Regolamentazione (Art. 25 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo