Convenzione›Parte IV
Art. 25
Regolamentazione
In vigore dal 29 set 2012
Regolamentazione
1. Gli Stati del corso d'acqua, se del caso, dovranno cooperare per rispondere alle esigenze o alle possibilità per la regolamentazione del flusso delle acque di un corso d'acqua internazionale.
2. A meno che non sia stato concordato diversamente, gli Stati del corso d'acqua parteciperanno su base egualitaria alla costruzione e manutenzione o sostenimento del costo dei lavori di regolamentazione che abbiano deciso di intraprendere.
3. Ai fini del presente articolo il termine "regolamentazione" significa l'uso di opere idrauliche o di ogni altra misura utilizzata in maniera costante per alterare, variare o controllare diversamente il flusso delle acque di un corso d'acqua internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-25