ConvenzioneParte VI

Art. 30

Procedure indirette

In vigore dal 29 set 2012
Procedure indirette Nel caso in cui sussistano seri ostacoli a stabilire contatti diretti tra gli Stati del corso d'acqua, gli Stati interessati adempiranno agli obblighi di cooperazione derivanti dalla presente Convenzione, ivi inclusi gli scambi di dati e informazioni, notifiche, comunicazioni e consultazioni e negoziati tramite procedure indirette da loro accettate.
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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-30

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Procedure indirette (Art. 30 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo