Convenzione›Parte VI
Art. 30
Procedure indirette
In vigore dal 29 set 2012
Procedure indirette
Nel caso in cui sussistano seri ostacoli a stabilire contatti diretti tra gli Stati del corso d'acqua, gli Stati interessati adempiranno agli obblighi di cooperazione derivanti dalla presente Convenzione, ivi inclusi gli scambi di dati e informazioni, notifiche, comunicazioni e consultazioni e negoziati tramite procedure indirette da loro accettate.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-30