Convenzione›Parte VII
Art. 35
Ratifica, Accettazione, Approvazione o Adesione
In vigore dal 29 set 2012
Ratifica, Accettazione, Approvazione o Adesione
1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di Stati e organizzazioni di integrazione economica regionale. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione verranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
2. Qualsiasi organizzazione di integrazione economica regionale che diventi Parte alla presente Convenzione, senza che alcuno dei suoi Stati sia parte a questa Convenzione, sarà vincolata a tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Nel caso in cui uno o più Stati di questa organizzazione siano Parti alla Convenzione la organizzazione ed i suoi Stati membri decideranno in merito alle rispettive responsabilità per quanto riguarda il rispetto degli obblighi a loro derivanti dalla Convenzione. In tali casi la organizzazione e gli Stati membri non potranno contestualmente rivendicare diritti derivanti dalla Convenzione.
3. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione le organizzazioni di integrazione economica regionale dovranno dichiarare l'estensione delle loro competenze in riferimento alle materie regolate dalla Convenzione. Queste organizzazioni dovranno anche informare il Segretario Generale delle Nazioni Unite di qualsiasi modifica sostanziale alla estensione delle loro competenze.
Storico versioni
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