ConvenzioneParte VII

Art. 37

Testi autentici

In vigore dal 29 set 2012
Testi autentici L'originale della presente Convenzione, le cui versioni in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno tutte egualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a New York il 21 maggio 1997.
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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-37

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Testi autentici (Art. 37 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo