Annesso›Parte VII
Art. 2
In vigore dal 29 set 2012
La Parte ricorrente notificherà alla Parte convenuta la propria intenzione di sottoporre la controversia all'arbitrato ai sensi dell' della Convenzione. La notifica dovrà indicare l'oggetto dell'arbitrato e in particolare fare riferimento agli articoli della Convenzione la cui interpretazione o applicazione sono in discussione. Qualora le parti non convengano sull'oggetto della controversia, questo sarà stabilito dal tribunale arbitrale.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-a-2