Convenzione›Parte I
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 29 set 2012
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
(a) Per "corso d'acqua" si intende un sistema di acque di superficie e sotterranee che costituiscono in virtù dei loro collegamenti fisici un complesso unitario che normalmente sbocca in uno stesso punto comune;
(b) Per "corso d'acqua internazionale" si intende un corso d'acqua, parti del quale sono situati in Stati diversi;
(c) Per "Stato di un corso d'acqua" si intende uno Stato Parte alla presente Convenzione nel cui territorio si trovi parte di un corso d'acqua internazionale, o una Parte che sia un'organizzazione di integrazione economica regionale nel territorio di uno o più dei suoi Stati Membri si trovi parte di un corso d'acqua internazionale; (d) Per "Organizzazione di integrazione economica regionale" si intende un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, alla quale gli Stati Membri abbiano trasferito competenze nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che sia stata debitamente autorizzata in conformità alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare la Convenzione o aderirvi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-2