ConvenzioneParte I

Art. 4

Parti agli accordi per i corsi d'acqua

In vigore dal 29 set 2012
Parti agli accordi per i corsi d'acqua 1. Ogni Stato del corso d'acqua ha diritto di partecipare al negoziato e diventare Parte a qualsiasi accordo per un corso d'acqua che si applichi all'intero corso d'acqua internazionale nonché di partecipare a tutte le pertinenti consultazioni. 2. Uno Stato del corso d'acqua la cui utilizzazione del corso d'acqua internazionale può essere interessato, in misura significativa, dall'attuazione di un eventuale accordo per un corso d'acqua, il quale si applichi solo ad una parte del corso d'acqua o ad un determinato progetto, programma o uso, ha diritto di partecipare alle consultazioni per tale accordo e, se del caso, alla sua negoziazione in buona fede al fine di diventarne Parte, nella misura in cui l'utilizzazione del suo corso d'acqua ne è interessato.
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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-4

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Parti agli accordi per i corsi d'acqua (Art. 4 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo