ConvenzioneParte I

Art. 3

Accordi per i corsi d'acqua

In vigore dal 29 set 2012
Accordi per i corsi d'acqua 1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dagli Stati del corso d'acqua, nulla nella presente Convenzione pregiudicherà i diritti e gli obblighi di uno Stato di un corso d'acqua derivanti da accordi precedenti in vigore alla data in cui esso è divenuto Parte alla presente Convenzione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le Parti agli accordi di cui al paragrafo 1 possono, se del caso, armonizzare tali accordi con i principi fondamentali della presente Convenzione. 3. Gli Stati del corso d'acqua possono concludere uno o più accordi, di seguito denominati "accordi per i corsi d'acqua", i quali applicano e adeguano le disposizioni della presente Convenzione alle caratteristiche e alle utilizzazioni di un particolare corso d'acqua internazionale o parte di esso. 4. Qualora venga concluso un accordo tra due o più Stati del corso d'acqua, si dovranno definire le acque alle quali esso si applica. Tale accordo può essere concluso per un intero corso d'acqua internazionale o parte di esso o per un particolare progetto, programma o uso purchè l'accordo non pregiudichi in maniera significativa l'utilizzazione delle acque del corso d'acqua da parte di uno o più degli altri Statì del corso d'acqua senza il loro esplicito consenso. 5. Qualora uno Stato del corso d'acqua ritenga che sia necessario adeguare ed applicare le disposizioni della presente Convenzione in base alle caratteristiche e alle utilizzazioni di un particolare corso d'acqua internazionale, gli Stati del corso d'acqua si dovranno consultare al fine di negoziare in buona fede la conclusione di un accordo o di accordi per il corso d'acqua. 6. Qualora alcuni Stati del corso d'acqua di un particolare corso d'acqua internazionale, ma non tutti, siano Parti a un accordo, nessuna disposizione di tale accordo pregiudicherà i diritti o gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione agli Stati del corso d'acqua che non sono Parti a tale accordo.
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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-3

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Accordi per i corsi d'acqua (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo