ConvenzioneParte II

Art. 8

Obbligo generale di cooperazione

In vigore dal 29 set 2012
Obbligo generale di cooperazione 1. Gli Stati del corso d'acqua dovranno cooperare sulla base della uguaglianza sovrana, dell'integrità territoriale, del mutuo vantaggio e della buona fede al fine di conseguire un uso ottimale e un'adeguata protezione di un corso d'acqua internazionale. 2. Nel determinare le modalità di tale cooperazione, gli Stati del corso d'acqua potranno valutare la creazione di meccanismi o commissioni congiunte, se ritenuto necessario, per agevolare la cooperazione relativa alle misure e procedure pertinenti, basandosi sull'esperienza acquisita attraverso la cooperazione nell'ambito dei meccanismi e delle commissioni congiunte esistenti nelle varie regioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obbligo generale di cooperazione (Art. 8 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo