ConvenzioneParte III

Art. 13

Termine per la risposta alla notifica

In vigore dal 29 set 2012
Termine per la risposta alla notifica Salvo diversamente convenuto: (a) uno Stato del corso d'acqua che dà notifica ai sensi dell', dovrà dare agli Stati a cui è stata inviata la notifica un periodo di sei mesi per studiare e valutare i possibili effetti delle misure programmate e comunicargli le conclusioni; (b) tale periodo, su richiesta di uno Stato a cui è stata inviata la notifica che abbia particolari difficoltà nel valutare le misure programmate, sarà prorogato per un periodo di sei mesi.
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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-13

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Termine per la risposta alla notifica (Art. 13 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo