Convenzione›Parte III
Art. 13
Termine per la risposta alla notifica
In vigore dal 29 set 2012
Termine per la risposta alla notifica
Salvo diversamente convenuto:
(a) uno Stato del corso d'acqua che dà notifica ai sensi dell', dovrà dare agli Stati a cui è stata inviata la notifica un periodo di sei mesi per studiare e valutare i possibili effetti delle misure programmate e comunicargli le conclusioni;
(b) tale periodo, su richiesta di uno Stato a cui è stata inviata la notifica che abbia particolari difficoltà nel valutare le misure programmate, sarà prorogato per un periodo di sei mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-13