ConvenzioneParte III

Art. 18

Procedure in assenza di notifica

In vigore dal 29 set 2012
Procedure in assenza di notifica 1. Se uno Stato del corso d'acqua ha fondati motivi di ritenere che un altro Stato del corso d'acqua stia programmando misure che possano avere effetti negativi significativi nei suoi confronti, esso può chiedere a quest'ultimo di applicare le disposizioni dell'. La richiesta deve essere accompagnata da una documentazione che ne spieghi le ragioni. 2. Nel caso in cui lo Stato che programma le misure ritenga tuttavia che non vi sia l'obbligo da parte sua di dare notifica in base all', esso dovrà informare l'altro Stato, fornendo una spiegazione documentata delle ragioni di tale conclusione. Se tale conclusione non soddisfa l'altro Stato, i due Stati, su richiesta del secondo Stato, dovranno tempestivamente avviare consultazioni e negoziati nel modo indicato all', paragrafi 1 e 2. 3. Durante le consultazioni ed i negoziati, lo Stato che programma le misure dovrà, se così viene richiesto dall'altro Stato nel momento in cui esso chiede l'avvio delle consultazioni e dei negoziati, astenersi dall'attuare o dal consentire l'attuazione di tali misure per un periodo di sei mesi, salvo diversamente pattuito.
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Procedure in assenza di notifica (Art. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo