ConvenzioneParte III

Art. 12

Notifica riguardante le misure programmate con possibili effetti negativi

In vigore dal 29 set 2012
Notifica riguardante le misure programmate con possibili effetti negativi Prima che uno Stato del corso d'acqua attui o consenta l'attuazione delle misure programmate che possano produrre effetti negativi significativi sugli altri Stati del corso d'acqua, esso dovrà informare gli altri Stati del corso d'acqua con tempestiva notifica. Tale notifica dovrà essere accompagnata dai dati tecnici e dalle informazioni disponibili, compresi i risultati di qualsiasi valutazione di impatto ambientale, al fine di consentire agli Stati, che hanno ricevuto la notifica, di valutare i possibili effetti delle misure programmate.
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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-12

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Notifica riguardante le misure programmate con possibili effetti negativi (Art. 12 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo